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Per funghi

COMUNE DI GEROLA ALTA
(Provincia di Sondrio)

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEI COMUNI DI GEROLA ALTA – RASURA – PEDESINA (SO). L.R. 23 GIUGNO 1997, N. 24.

Art. 1 Modalità di autorizzazione e criteri per il rilascio dei permessi
La raccolta dei funghi nei territori dei Comuni di Gerola Alta – Rasura – Pedesina, è autorizzata in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352, e dalla L.R. 23 Giugno 1997 n. 24, secondo le modalità e procedure di seguito specificate:

Art. 2 Modalità di raccolta
Su tutti i territori dei tre comuni, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate:
a. la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
b. la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
c. il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di 3 Kg. salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea;
d. la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo;
e. è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
f. è vietata la raccolta, l' asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
g. è vietata la raccolta di funghi decomposti;
h. è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Ammanita cesarea;
i. è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto;
j. è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Art. 3 Residenti nel territorio dei Comuni di Gerola Alta – Rasura – Pedesina
I residenti nei Comuni di Gerola Alta – Rasura – Pedesina, sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nei territori dei tre comuni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, senza bisogno di alcun permesso. A tal fine sarà sufficiente disporre di apposito documento di riconoscimento (Carta di identità o altro equivalente) atto a dimostrare la residenza in uno dei tre Comuni o di apposito tesserino annuale, rilasciato da uno dei tre Comuni dietro versamento delle spese amministrative di rilascio pari a € 5,00.

Art. 4 Proprietari di fondi o di immobili situati nei Comuni di Gerola Alta – Rasura - Pedesina
I proprietari di fondi o di immobili situati nei territori dei Comuni di Gerola Alta – Rasura – Pedesina sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nei territori dei tre comuni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con apposito tesserino annuale dal costo di € 10,00 rilasciato da uno dei tre Comuni.
Si precisa che per proprietario si intende l’intestatario, il coniuge e i parenti in 1° grado dello stesso. E’ facoltà dei comuni di Gerola Alta – Rasura – Pedesina verificare a campione la veridicità dei dati dichiarati.

Art. 5 Residenti al di fuori dai territori dei Comuni di Gerola Alta – Rasura - Pedesina
A tali soggetti verrà rilasciata, in collaborazione con punti vendita autorizzati un permesso sotto forma di un tesserino nominativo, con le seguenti caratteristiche:
Validità temporale costo per l'anno 2010

a) stagionale (dal 1° aprile al 31 ottobre)

€ 30,00

   

b) giornaliero

€   5,00

Art. 6 Modalità di pagamento e controlli
Il pagamento dell’importo relativo all’acquisto dei tesserini di cui ai precedenti artt. 4 e 5 può essere effettuato presso i punti di vendita a ciò autorizzati.
Il pagamento potrà essere effettuato anche mediante versamento sul conto corrente bancario di uno dei tre Comuni:
Comune di Gerola Alta :
Credito Valtellinese, Tesoreria Comunale, Codice IBAN IT 82 A 05216 52230 000000005541
Comune di Rasura :
Credito Valtellinese, Tesoreria Comunale, Codice IBAN IT 41 G 05216 52230 000000005547
Comune di Pedesina :
Credito Valtellinese, Tesoreria Comunale, Codice IBAN IT 43 U 05216 52230 000000011660
specificando nella causale il giorno in cui si intende usufruire del permesso e conservando la ricevuta come prova del pagamento;
Il tesserino deve essere debitamente compilato in ogni sua parte a cura dei gestori dei punti vendita autorizzati dai Comuni stessi.
I Comuni di Gerola Alta – Rasura – Pedesina vigileranno sulla corretta gestione del servizio da parte dei punti vendita autorizzati.
I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi devono essere muniti di documento di riconoscimento atto a dimostrare la titolarità del permesso.
Gli importi previsti per l'anno 2010 potranno subire variazioni, per gli anni successivi, previa deliberazione comunale.
Il presente regolamento non si applica a coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, pertanto questi si intendono autorizzati alla raccolta senza il tesserino, solo se accompagnati da soggetto in possesso del tesserino.

Art. 7 Gestione e utilizzo proventi
I tesserini per la raccolta, stampati a cura dei Comuni di Gerola Alta – Rasura - Pedesina, verranno messi in distribuzione entro il 31 maggio di ogni anno.
Qualora i soggetti incaricati della vendita dei tesserini dovessero esaurire i permessi per la raccolta, potranno farne richiesta scritta a  uno dei tre Comuni, che provvederà al rilascio nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
Tutti i soggetti incaricati della vendita dei tesserini dovranno versare i proventi derivanti dalla vendita dei tesserini entro il 15 novembre contestualmente alla rendicontazione annuale.
I proventi delle eventuali sanzioni comminate ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 24/97, dovranno essere versati al Tesoriere di uno dei tre Comuni.

Art. 8 Sanzioni
Sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 51,00 le seguenti violazioni:
a) esercizio della raccolta senza permesso, oltre al pagamento del permesso giornaliero;
b) mancata esibizione del permesso e/o del documento di residenza o di proprietà, salvo che l'esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla contestazione;
c) raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito;
d) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
e) uso di attrezzi e contenitori non conformi alle prescrizioni della L.R. n. 24/1997
f) raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 24/1997
g) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.
All'accertamento delle violazioni succitate, fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e la loro vendita al prezzo di mercato e la confisca degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.
La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare,delle violazioni di cui al punto c)-e)-ed f), determina la revoca del permesso di raccolta per l'anno in corso.

Art. 9 Vigilanza
Valgono le disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. n. 24/97 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Art. 10  Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio in tutti e tre i comuni.
Copia del presente è trasmessa, entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, alla Giunta Regionale e, per conoscenza, alla Provincia di Sondrio, alla C.M. Valtellina di Morbegno ed al Corpo Forestale dello Stato.

Regolamento raccolta funghi